Giustizia italiana e arroganza statunitense

Se volete continuare ad apprezzare Kafka non leggete oltre. Nessuno scrittore, neanche sotto psichedelici, avrebbe potuto congegnare un tale intreccio di arroganza,  vigliaccheria, corruzione, spietatezza, stupidità, inganno, avidità, insensatezza. Leggete le tragiche pagine che seguono (soprattutto la particolareggiata denuncia). E leggete il libro di Lo Porto, causa reale della sua persecuzione (troppo critico verso il sistema USA). Extraordinary rendition, fissatevelo in mente, così i pirati chiamano oggi il sequestro di persona. Gli amici scrittori possono godersi la nitida e corrosiva esposizione dei fatti così come Gadda ebbe a godersi la lettera dello spedizioniere.   

 

COMUNICATO STAMPA

Povero, malato, estradato ingiustamente dall’Italia, a 80 anni si trova in una cella degli Stati Uniti per un’accusa mai provata. Ora la nipote dell’anziano denuncia un dirigente del Ministero della Giustizia italiana ed evidenzia l’indifferenza di quello degli Esteri.

 

Sono Nadia BELLINI, italo canadese, residente in CANADA, nipote di Giuseppe LO PORTO. Mi appello all’opinione pubblica italiana, informandola della barbarie ai danni d’un vecchio, povero e malato, mio zio Giuseppe LO PORTO. Provo un profondo disgusto per la burocrazia italiana, vergognosa al di là d’ogni immaginazione, diffonderò questa vicenda in CANADA e USA. Sono in Italia per depositare la denuncia (unita in copia a questo comunicato) contro l’alto dirigente del ministero di Giustizia, ... e altri funzionari per ora ignoti dello stesso ministero. Mio zio, Giuseppe LO PORTO, siciliano, emigrato prima in Libia e da lì negli USA, sposò in ALABAMA una statunitense, divorziata, adottandone il figlio e la figlia. Nel 1995, dopo che mio zio divennne un facoltoso imprenditore, la moglie chiese il divorzio, denunciandolo per presunti abusi sessuali sulla figlia, iniziati cinque anni prima, a detta della signora, quando Kathrin aveva otto anni. Nei cinque anni precedenti non vi fu alcuna denuncia né alcun comportamento della bambina che adombrasse tali presunte violenze. Fu incarcerato nonostante una perizia favorevole e la fumosità delle accuse. Ottenuta la libertà su cauzione, la moglie lo aveva depredato di tutto, il suo lavoro andò in rovina e con esso la società che garantiva la cauzione. Sarebbe tornato in carcere, non avendo i mezzi né per una nuova cauzione né per un avvocato. Riparato in Italia con l’ausilio di alcuni connazionali, fu arrestato e tratto davanti alla Corte d’Appello di Venezia per l’istanza di estradizione dagli USA. Incarcerato, in attesa della sentenza della Cassazione, le sue gravi condizioni di salute (una cardiopatia impose il pace maker, documentazioni cliniche scaricabili qui), indussero la procura a concedergli la libertà vigilata. In questo frangente il Sig. LO PORTO pubblicò “L’altra Faccia dell’America” (scaricabile qui), che narra le sue esperienze negli USA. Poco dopo, un sedicente funzionario del ministero di Giustizia, recando una copia del suo libro, chiese che mio zio annotasse il proprio numero di cellulare sul frontespizio e, asserendo che egli avrebbe potuto evitargli l’estradizione verso gli USA, mostrò di conoscere perfettamente la vicenda. Lo sconosciuto, sedicente funzionario della Giustizia, poco dopo telefonò a mio zio chiedendo 150mila Euro, in cambio dei quali, assicurò, il ministro di Giustizia NON avrebbe MAI sottoscritto il decreto di estradizione. Mio zio rispose che era innocente, non disponeva di tale somma e quindi non avrebbe pagato nulla. Ne trasse tuttavia motivo di forte allarme e lasciò subito l’Italia. Rifugiatosi in Olanda, ove fu raggiunto dalla richiesta di estradizione degli USA, incarcerato e giudicato dal tribunale olandese di MIDDELBURG. La Giustizia olandese sentenziò che la richiesta di estradizione degli STATI UNITI era"inammissibile" per mancanza di prove, poiché gli unici elementi probatori, presentati dalle autorità statunitensi, risultavano “viziati da assenza di garanzie” nell'audizione della minorenne, presunta vittima di abusi sessuali, la quale peraltro “denunciò il fatto quando era in atto una procedura di divorzio fra sua madre e l'estradando''. (Sentenza del tribunale di MIDDELSBURG, traduzione giurata scaricabile qui). Rilasciato per ordine del tribunale di MIDDELBURG, il Sig. LO PORTO rientrò in Italia il 20 dicembre 2010, presumendo che non vi fosse pendente alcun provvedimento di estradizione. Era rassicurato perché il 4 agosto 2010 il Sig. LO PORTO si autodenunciò per evasione alla Procura della Repubblica di Belluno. Il P.M. assegnatario della causa non ritenne di dover procedere nei confronti del sig. Lo Porto (documento scaricabile qui). Questo dato è fondamentale per comprendere il quadro criminoso creato ad arte in capo al Sig. LO PORTO, dai funzionari del Ministero di Giustizia. Rientrato in Italia, ricoverato d’urgenza nell’Ospedale di Mirano, gli diagnosticarono un carcinoma alla prostata, egli fu successivamente operato nell’Ospedale di Belluno. Il 7 maggio 2012, il giorno dopo aver compiuto il suo dovere di elettore e di cittadino italiano, votando per l’elezione del Consiglio comunale di Pieve di Cadore, fu arrestato quale “cittadino statunitense latitante”, dai carabinieri di Pieve di Cadore per la medesima richiesta di estradizione già respinta dalla Giustizia olandese di MIDDELBURG, successiva alla pronuncia della Magistratura italiana per cui vi è contrasto con il primo giudizio e, trattandosi di Magistrature europee, l’ultimo giudizio avrebbe dovuto portare al riesame del caso. In ogni caso doveva ritenersi annullato l’originario decreto di estradizione, il quale è – non dimentichiamolo – un mero atto amministrativo, impugnabile entro 60 giorni dalla sua notifica, cioè, nel caso del Sig. LO PORTO, entro 60 giorni dal 7 maggio 2012, quando, arrestato dai carabinieri di Pieve di Cadore, gli fu notificato il decreto. Tale decreto, basato sulla richiesta degli USA, sebbene ne sia stata chiesta copia conforme ex art. 25 L. 241/1990, al Ministero di Giustizia, non è mai arrivato nelle mani del difensore del Sig. LO PORTO: una ulteriore ferita al diritto di difesa del Sig. LO PORTO fra le innumerevoli già inferte. Due settimane dopo il suo arresto, nonostante le gravi condizioni di salute, in spregio a due sentenze del TAR VENETO e del TAR LAZIO, mio zio, cittadino italiano, fu imbarcato su un aereo verso gli Stati Uniti, con un passaporto falso, che lo attestava cittadino statunitense: una extraordinary rendition per mio zio che non è un terrorista, non è un trafficante di armi, non è un killer né un mafioso. È un vecchio povero e malato, accusato senza prove e incarcerato senza processo in una cella dell’ALABAMA. Quando la procura statunitense, dubbiosa sulla legalità dell’estradizione, ha chiamato il ministero degli Esteri italiano, le hanno risposto che sono tutti in vacanza e non sapevano chi trattava il caso. Queste le disgustose burocrazie del ministero di Giustizia e degli Esteri. Mi appello alla stampa italiana affinché questa vicenda sia portata alla conoscenza di tutti.

 

DENUNCIA 

 

STUDIO LEGALE ...

 

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale diRoma

 

Oggetto: Extraordinary rendition negli Stati Uniti a danno di Giuseppe LO PORTO – gravi negligenze, abusi e omissioni d’atti d’ufficio del dott. ... e di altri funzionari da individuarsi del Ministero di GiustiziaIo sottoscritta Nadia BELLINI, nata il 14 febbraio 1972 a Montreal, CANADA, cittadina italo canadese, residente in CANADA - ONTARIO 75 FRTH RD M3N IG5 TORONTO, figlia di Carmela LO PORTO, a sua volta sorella di Giuseppe LO PORTO, col presente atto inoltro formale Esposto denuncia a carico del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di Giustizia, dott. ... e di quanti altri saranno individuati da codesta Autorità requirente, per i fatti che vado a esporre, realizzatisi a danno di mio zio, Giuseppe LO PORTO e di quanti ne hanno a cuore le sorti.

 

1. PREMESSA

Mio zio, Giuseppe LO PORTO, 80enne, cittadino italiano, cardiopatico e operato per cancro alla prostata, fu estradato in due settimane negli Stati Uniti dopo il suo arresto, avvenuto il 7 maggio 2012, per mano dei carabinieri di Pieve di Cadore, in esecuzione del decreto di estradizione R. EP 584 2005 SR, apparentemente emanato sei anni prima, il 26 maggio 2006, dal Ministero di Giustizia italiano, su sollecitazione degli Stati Uniti, tuttavia mai notificato al Sig. LO PORTO nel corso dei sei anni precedenti il suo arresto. Tale decreto, emesso dal Ministero di Giustizia nei confronti del "cittadino statunitense Giuseppe LO PORTO", risulta emanato dieci giorni dopo la riacquisizione della cittadinanza italiana da parte del Sig. LO PORTO, avvenuta il 16 maggio 2006.

 

2. GLI ANTEFATTI

La vicenda di Giuseppe LO PORTO ebbe origine quando egli sposò nello Stato di ALABAMA (USA) una donna statunitense, divorziata, adottandone il figlio e la figlia. Nel 1995, egli era divenuto facoltoso imprenditore, quando la moglie chiese il divorzio, denunciandolo per presunti abusi sessuali sulla figlia, iniziati cinque anni prima, a detta della signora, quando Kathrin aveva otto anni. Nei cinque anni precedenti non vi fu alcuna denuncia né alcun comportamento della bambina che adombrasse tali presunte violenze. Il Sig. LO PORTO fu incarcerato nonostante una perizia favorevole e la fumosità delle accuse. Ottenuta la libertà su cauzione, il suo lavoro andò in rovina con lo stravolgimento della sua vita. La società, che garantiva la cauzione, fallì a sua volta. Se egli fosse rimasto negli Stati Uniti, si sarebbero riaperte le porte del carcere, non avendo egli i mezzi né per una nuova cauzione né per un avvocato. Egli avrebbe quindi dovuto affrontare il processo da detenuto, assistito da un difensore d’ufficio, cogli immaginabili conseguenti rischi. Il sig. LO PORTO riparò in Italia con l’ausilio di alcuni connazionali. Dopo una fugace permanenza in Puglia, si trasferì a Cortina d’Ampezzo, dove aveva trovato lavoro, chiedendovi la residenza e il riconoscimento della cittadinanza italiana, poi ottenuta, solo in data 10 agosto 2011 con decorrenza 12 maggio 2006 come da provvedimento del Sindaco, grazie alla solerzia della dott. LEONE del Ministero dell’Interno, intervenuta tramite il Prefetto di Belluno. Va rilevato che il Comune di Cortina accettò di concedere la cittadinanza italiana, sulla base dell’istanza presentata nel 2006, a condizione che il Sig. LO PORTO subito dopo si trasferisse, come in effetti avvenne, nel comune di San Vito di Cadore ospite del sig. Trevisan titolare dello hotel “Pelmo”. In tale contesto temporale ed omissivo del comune di Cortina, il Sig. LO PORTO fu arrestato e sottoposto a misura cautelare in carcere, per essere tratto in giudizio davanti alla Corte d’Appello di Venezia a seguito di istanza di estradizione da parte degli USA, subendo, nonostante le sue già precarie condizioni di salute, una carcerazione di 184 giorni, in attesa della sentenza della Cassazione. Tali sue gravi condizioni di salute (una cardiopatia rese necessario un Pace Maker, documentazioni cliniche in allegato1), indussero la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma a concedergli la libertà vigilata.In questo frangente il Sig. LO PORTO pubblicò “L’altra Faccia dell’America” (scaricabile dal sito www.aiveg.it), che narra le sue esperienze negli USA.Nel 2006, a Cortina d’Ampezzo, un sedicente funzionario del Ministero di Giustizia, recando una copia del suo libro, avvicinò il Sig. LO PORTO, il quale suppose gli fosse sollecitato un autografo. Lo sconosciuto invece volle che mio zio annotasse il proprio numero di cellulare sul frontespizio, asserendo che egli avrebbe potuto evitargli l’estradizione verso gli STATI UNITI e mostrando di conoscerne perfettamente la vicenda. La Corte di Cassazione confermò l’estradizione il 10.03.2006. Subito dopo lo sconosciuto, sedicente funzionario del Ministero dei Giustizia, telefonò al Sig. LO PORTO chiedendogli 150mila Euro, in cambio dei quali, assicurò, il Ministro di Giustizia NON avrebbe MAI sottoscritto il decreto di estradizione. Il Sig. LO PORTO rispose che era innocente, non disponeva di tale somma e quindi non avrebbe pagato nulla. Ne trasse tuttavia motivo di forte allarme e lasciò subito l’Italia.Rifugiatosi in Olanda, il Sig. LO PORTO fu raggiunto dalla richiesta di estradizione negli USA,incarcerato e giudicato dal tribunale olandese di MIDDELBURG. La Giustizia olandese sentenziò che la richiesta di estradizione degli STATI UNITI era "inammissibile" per mancanza di prove, poiché gli unici elementi probatori, presentati dalle autorità statunitensi, risultavano “viziati da assenza di garanzie” nell'audizione della minorenne, presunta vittima di abusi sessuali, la quale peraltro “denunciò il fatto quando era in atto una procedura di divorzio fra sua madre e l'estradando''. (Sentenza del tribunale di MIDDELSBURG, traduzione giurata, in allegato2). Avuta notizia dell’ANVEG (Associazione Nazionale Vittime Errori Giudiziari) attraverso Internet (disponibile nel carcere di MIDDELBURG), il Sig. LO PORTO contattò l’avv. Luciano ... del Foro di Roma (da allora suo difensore in Italia) che lo incontrò in Olanda e collaborò col difensore d’ufficio, assegnatogli dalla magistratura di MIDDELBURG, contribuendo alla sentenza suddetta e alla scarcerazione del Sig. LO PORTO (allegato3). Rilasciato immediatamente per ordine del tribunale di MIDDELBURG, il Sig. LO PORTO rientrò in Italia il 20 dicembre 2010, presumendo che tutto fosse appianato e che non vi fosse pendente alcun provvedimento di estradizione. Era rassicurato perché il 4 agosto 2010 il Sig. LO PORTO si autodenunciò per evasione alla Procura della Repubblica di Belluno. Il P.M. assegnatario della causa non ritenne di dover procedere nei confronti del sig. Lo Porto (allegato4). Questo dato è fondamentale per comprendere il quadro criminoso creato ad arte in capo al Sig. LO PORTO, dai funzionari del Ministero di Giustizia. Rientrato in Italia, ricoverato d’urgenza nell’Ospedale di Mirano, dove gli diagnosticarono un carcinoma alla prostata, egli fu successivamente operato nell’Ospedale di Belluno. Il 7 maggio 2012, il giorno dopo aver compiuto il suo dovere di elettore e di cittadino italiano, votando per l’elezione del Consiglio comunale di Pieve di Cadore, fu arrestato quale “cittadino statunitense latitante”, dai carabinieri di Pieve di Cadore per la medesima richiesta di estradizione già respinta dalla Giustizia olandese di MIDDELBURG che è successiva alla pronuncia della Magistratura italiana per cui vi è contrasto con il primo giudizio e, trattandosi di Magistrature europee l’ultimo giudizio avrebbe dovuto portare al riesame del caso ed in ogni caso doveva ritenersi annullato l’originario decreto di estradizione, il quale è – non dimentichiamolo – un mero atto amministrativo, impugnabile entro 60 giorni dalla sua notifica, cioè, nel caso del Sig. LO PORTO, entro 60 giorni dal 7 maggio 2012, quando fu arrestato dai carabinieri di Pieve di Cadore e, contestualmente, gli fu notificato il decreto. Tale decreto, basato sulla richiesta degli USA, sebbene ne sia stata chiesta copia conforme ex art. 25 L. 241/1990, al Ministero di Giustizia, non è mai arrivato nelle mani del difensore del Sig. LO PORTO: una ulteriore ferita al diritto di difesa del Sig. LO PORTO fra le innumerevoli inferteera indispensabile anche per contestare alla Magistratura americana la violazione dell’accordo di estradizione atteso che sono stati moltiplicati i capi di imputazione e che lo stesso è stato altresì illegittimamente processato per il reato di evasione da libertà su cauzione, reato non esistente in Italia ed in ogni caso non facente capo della richiesta di estradizione

 

3. LE RAGIONI DELLA PRESENTE DENUNCIA

 

a. Le autorità dello Stato di ALABAMA (US) gravarono il cittadino italiano Giuseppe LO PORTO di una taglia di 5mila US Dollari, verosimilmente intascata da uno o più funzionari italiani.

 

b. Dopo l’arresto di mio zio, il suo difensore presentò istanza (allegato5) al Tribunale del Riesame contro la decisione della Corte d’Appello di Venezia che aveva rifiutato di sospendere la propria precedente pronuncia, disponendo l’estradizione del “cittadino americano” Giuseppe LO PORTO (allegato6).

 

c. Il Tribunale del Riesame fissò l’udienza per il giorno 25 maggio 2012, con ciò comunicandola al carcere di Belluno e al difensore (allegato7).

 

d. L’avvocato ... presentò ANCHE istanza di asilo politico, visto che la Corte d’Appello di Venezia sentenziava sul “cittadino statunitense Giuseppe LO PORTO”. Il direttore del carcere di Belluno, a mezzo fax, ricevette copia di tale istanza (allegato8).

 

e. Data cruciale: 10 maggio 2012 L’avv. F... presentò al Dirigente ..., Dott. ..., istanza di revoca del decreto di estradizione (allegato9), apparentemente emanato sei anni prima, il 26 maggio 2006 e notificato a mio zio solo al momento dell’arresto, il 7 maggio 2012. Il Sig. LO PORTO aveva dunque diritto a 60 giorni, a partire dal 7 maggio 2012, per opporsi avanti alla TAR all’esecuzione dell’estradizione e di ottenere la sospensione del decreto di estradizione. Sospensione ottenuta sia dal TAR Veneto che dal TAR Lazio. Tale istanza di revoca del decreto di estradizione fu inviata tramite PEC e reinviata mediante Raccomandata. I plichi, quello elettronico e quello cartaceo, sono ambedue regolarmente pervenuti al dott. ... (allegato10). Non di meno il dott... negò dieci giorni dopo d’avere ricevuto tali atti. L’avvocato ... spedì quindi tutto nuovamente, con lettera di contestazione del 23 maggio 2012 (allegato11) confermando, tra l’altro l’incontro, concordato telefonicamente per il successivo giorno 24 maggio 2012 alle ore 11.00.

 

f. Il dott. ... tuttora nega di essere responsabile del procedimento di estradizione (allegato12). Questo tuttavia non alleggerisce, anzi appesantisce le sue responsabilità di alto dirigente del Ministero di Giustizia, in quanto egli – a seguito della ricezione degli atti speditigli il 10 maggio 2012, regolarmente ricevuti E NUOVAMENTE RICEVUTI IL 23 MAGGIO - avrebbe dovuto, proprio in quanto alto dirigente, attivare il funzionario eventualmente responsabile e darne comunicazione all’avvocato ..., indicando quali fossero i modi di impugnazione del decreto di estradizione come previsto per tutti gli atti amministrativi, invece di ingannare il difensore, come in effetti accadde.

 

g. Qui si determina un nodo fondamentale per la configurazione dei reati che codesta Autorità requirente vorrà definire a carico del dott. ... e di eventuali altri corresponsabili da individuare, per l’attribuzione dei singoli peculiari gravami. I documenti inviati al dott. ... il 10 e il 23 maggio 2012 contengono:1) la domanda di asilo politico per il “cittadino statunitense”, Sig. LO PORTO; 2) la richiesta di differire l’estradizione al fine di garantire al Sig. LO PORTO l’esercizio di due fondamentali diritti costituzionali:

A.il diritto dell’estradando di essere ascoltato dal Tribunale del riesame, nell’udienza fissata per il giorno 25 maggio 2012 (citato allegato7);

B.il diritto dell’estradando di ricorrere al TAR ed ad avvalersi della decisione del TAR VENETO (allegato13) per ottenere la sospensione cautelare dell’estradizione.

 

h. Ad aggravare il quadro ingannevole, il dott. ... garantì all’avv. che prima dell’estradizione verso gli USA il Sig. LO PORTO sarebbe comunque transitato per il carcere di Roma. Garantì inoltre che la stessa estradizione non era imminente e che vi erano tutti i termini per le impugnazioni avanti al Giudice Amministrativo. Il dott. ... fissò quindi un appuntamento all’avv. ... per il giorno successivo, 24 maggio 2012, alle ore 11.00 (citato allegato11).

 

i. Tali condotte del dott. ... materializzano molteplici e gravi violazioni della Legge e del suo personale dovere, quale alto dirigente dello Stato, di impedire piuttosto che costruire, com’è in effetti avvenuto, alcun malizioso intralcio all’esercizio del diritto di difesa ex art 24 della Costituzione e il conseguente accesso alle procedure di Giustizia, procedure che, non dimentichiamolo, sono LEGGE. Tanto meno l’alto dirigente dello Stato, dott. ..., può ledere il diritto alla difesa del Sig. LO PORTO, un fondamentale diritto costituzionale per altro sovrapponendosi all’autorità Giudiziaria dicendo - egli e/o altri - che il Sig. LO PORTO potesse essere estradato prima di essere sentito dal Giudice del Riesame, con ciò facendo valere come potere superiore quello amministrativo rispetto al diritto alla difesa già esercitato in sede giurisdizionale penale ed amministrativa. Tali gravi violazioni vi sono state con certezza, avviandosi nello stesso momento in cui il dott. ... nega fraudolentemente la ricezione dei documenti e non dà seguito ad essi.

 

j. Gravissimo dunque risulta che la mattina del 24 maggio 2012 l’avv. ... fosse raggiunto da telefonata d’un agente della Polizia di Stato operante a MALPENSA, per informarlo che il sig. LO PORTO era nelle mani di due agenti FBI, i quali gli hanno impedito qualsiasi comunicazione col difensore. In quell’istante si manifestava in tutta la sua forza illegale l’abuso di potere del dott. ... (e di eventuali altri funzionari del Ministero di Giustizia) che calpestava il diritto di difesa che l’art.24 della Costituzione conferisce inalienabilmente al Sig. LO PORTO. La condotta criminosa dei funzionari del Ministero di Giustizia non ha avuto alcuna cura della pendenza dei giudizi né si è fatta scrupolo di sopravanzare la competenza della Magistratura. È di palmare evidenza la conseguenza di tale condotta criminosa se si osserva che a distanza di diciassette giorni dall’arresto, cioè il 24 maggio 2012, mentre il Sig. LO PORTO era oggetto suo malgrado di una extraordinary rendition, illegalmente costretto a salire sull’aereo che lo portava nella prigione dell’ALABAMA, il TAR Veneto sospese il decreto di estradizione e il Tribunale del Riesame aveva già fissato udienza per il giorno successivo, cioè il 25 maggio 2012. Udienza di cui il dott. ... era a conoscenza e alla quale egli ha impedito la partecipazione del Sig. LO PORTO. Così due agenti FBI, grazie alla condotta criminosa di funzionari del Ministero di Giustizia, avvalendosi d’un passaporto falso, intestato al “cittadino statunitense” Giuseppe LO PORTO, sottraevano il cittadino italiano, Sig. LO PORTO, alla sua giurisdizione della Legge italiana.

 

k. Quel mattino, il 24 maggio, l’avv. ... non si recò dal dott. ... per l’appuntamento delle ore 11.00, essendo consapevole d’aver subito un raggiro, strumentale a forzare la procedura di estradizione, in pendenza del termine per impugnazione del decreto, notificato al Sig. LO PORTO – giovi ripeterlo - solo al momento dell’arresto, il 7 maggio 2012. Un comportamento inaudito, inaccettabile e disgustoso da parte di un alto dirigente dello Stato, magistrato della Repubblica, dirigente del Ministero di Giustizia.

 

l. La Verosimile Presenza di Ulteriori Responsabili

1) Risulta per tabulas che l’avv. F... dette formale comunicazione al dott. ... di tre atti: a) l’udienza presso il Tribunale del riesame;

b) la richiesta di asilo politico;

c) l’istanza al TAR VENETO di annullamento del provvedimento restrittivo a carico del sig. LO PORTO. Il Sig. LO PORTO fu tuttavia estradato il 24 maggio 2012, cioè lo stesso giorno in cui il TAR VENETO sospese l’ordinanza di estradizione.

2) Risulta altresì per tabulas che un funzionario del Ministero di Giustizia, sopravanzando il potere giurisdizionale dei Magistrati giudicanti, comunicò al Tribunale del Riesame che “non vi erano motivi per non eseguire l’estradizione” (vds. pag. 2 di allegato14) programmata per il giorno 24 maggio 2012, nonostante fosse fissata udienza al Tribunale del Riesame, il giorno 25 maggio 2012. L’estensore – per ora sconosciuto – della sollecitazione al Tribunale del Riesame a procedere comunque all’estradizione, inganna la Corte veneziana, sottrae al difensore la possibilità di esercitare pienamente il suo mandato e priva il sig. LO PORTO della tutela di Legge sulla legittimità del suo arresto.

3) Questo per ora ignoto funzionario infedele agisce per dissimulare le gravi violazioni formali e sostanziali che viziano l’esecuzione dell’estradizione a sei anni dalla sua presunta emanazione, impedendo di tenere nel dovuto e debito conto che:

a) il nuovo status di cittadino italiano del Sig. LO PORTO lo titolava delle conseguenti garanzie costituzionali;

b) gli aggravamenti della salute dell’estradando erano ben avvertibili;

c) l’età del Sig. LO PORTO, incompatibile col carcere in Italia, determinava un’automatica incompatibilità con la carcerazione negli USA;

d) la mancata notifica del decreto di estradizione svuotava di ogni legittimità tutta la procedura di estradizione;

e) quant’altre gravi violazioni di Legge desumibili dalla presente denuncia.

 

m. La gravità dell’inganno ai danni della magistratura giudicante è riscontrabile dalla stessa ordinanza della Corte d’appello di Venezia (citato allegato6). A tale riguardo, si evidenziano in corsivo taluni brani di tale ordinanza:

1) (vds. “1” nel citato allegato 6) “premesso che allo stato la Corte non dispone di alcun atto relativo all'arresto eseguito il 7 maggio 2012 a carico del LO PORTO, e pertanto già sotto questo profilo l'istanza è inammissibile”. È singolare che la Corte rilevi l’inammissibilità poiché “non dispone di alcun atto relativo all'arresto eseguito il 7 maggio 2012”. La carenza di atti colpisce infatti proprio Lo PORTO e la produzione degli atti giustificativi dell’arresto doveva essere cura del Ministero di Giustizia e in ogni caso della P.G. che l’aveva eseguito. La carenza di tali atti si può spiegare solo con l’insostenibilità di essi nel dibattimento in contraddittorio in aula.

2) Nei confronti del “cittadino statunitense Giuseppe LO PORTO”, (vds. “2” nel citato allegato 6) “è stata disposta l'estradizione verso gli Stati Uniti con decreto ministeriale 825.06.2006 a seguito di sentenza favorevole di questa Corte in data 12.10.2005 divenuta irrevocabile in data 10.03.2006 […] che successivamente il LO PORTO, nei confronti del quale era applicata una misura cautelare non custodia le, si è reso irreperibile […] che in conseguenza dell'irreperibilità dell'estradando questa Corte ha disposta la misura cautelare della custodia in carcere ai fini estradizionali in data 19.09.2006 ”. È inaccettabilmente falso affermare che il Sig. LO PORTO si sia “reso irreperibile”, come si afferma nell’ordinanza, bensì egli non ha mai ricevuto un atto di notifica del decreto ministeriale del 25.06.2006, che è tutt’altra cosa. Coloro i quali hanno istruito la pratica di estradizione per la Corte d’Appello veneziana, agendo nell’ombra degli uffici del Ministero della Giustizia hanno dunque ingannato i giudici veneziani. Tale falsità è smascherata infatti con l’autodenuncia per evasione, presentata dal Sig. LO PORTO alla Procura della Repubblica di Belluno il 4 agosto 2010, mentre egli era ancora in Olanda (citato allegato 4). Quel Procuratore ritenne non sussistente l’ipotesi di reato di evasione e non ha ritenuto di procedere nei confronti de l Sig. LO PORTO. Assume un significato sinistro la certezza che né il dott. ... né altri funzionari del Ministero di Giustizia potevano sapere di tale autodenuncia per evasione.

 

n. Non basta. La falsità materiale e la malafede in ordine alla dichiarata irreperibilità del Sig. LO PORTO è certificata anche dall’iter della concessione della cittadinanza italiana a far data dal 16 maggio 2006, ( ma doveva essere concessa sin dal 2004 come si documenterà con successiva memoria ex art. 90 c.p.p. ) con una pratica conclusasi sei anni dopo, pochi giorni prima dell’arresto del Sig. LO PORTO. Tale evento getta un’ulteriore luce sinistra sulle condotte del dott. ... e di altri da individuarsi, atteso che la dott. LEONE ignorava essa stessa, così come il Sig. LO PORTO, le intossicazioni partite all’ombra del Ministero di Giustizia verso la Corte veneziana, infatti:

− Il Sig. LO PORTO operava in piena luce del sole ed era reperibile dal VIMINALE, dunque dalla PA, in quanto destinatario di atti del Ministero dell’Interno, attraverso le forze di polizia periferiche.

− Il Sig. LO PORTO era in comunicazione con la dottoressa LEONE, funzionaria del Viminale, che intervenne tramite il Prefetto di Belluno per la concessione della cittadinanza, bloccata strumentalmente dall’Ufficiale di Stato civile del Comune di Cortina dal 2006; essa istruì la concessione della cittadinanza e dunque controllò i carichi pendenti eventualmente gravanti sul Sig. LO PORTO. Se la cittadinanza fu concessa non vi erano carichi né mandati di cattura pendenti, come aveva già constatato dal P.M. di Belluno che ritenne non sussistere il reato di evasione. Come mai dopo sei anni spunta dal nulla un decreto di estradizione mai notificato al Sig. LO PORTO? Forse quell’ignoto funzionario che esigeva 150mila Euro aveva perso definitivamente la speranza di ottenerli? C’è una rete di estorsori nel Ministero di Giustizia? Un fatto è sicuro: quanti operavano nell’ombra degli uffici ... così come ignoravano la menzionata autodenuncia (citato allegato4) ignoravano la pluriennale trafila burocratica cui si era sottoposto il Sig. LO PORTO per ottenere la cittadinanza italiana.

 

o. Il precedente e intollerabile quadro di falsità si coniuga armoniosamente con le gravi negligenze e omissioni del dott. ..., avviatesi almeno con la mendace negazione di aver ricevuto i documenti speditigli il 10 maggio 2012, nella costante capacità/azione di tenere all’oscuro il Sig. LO PORTO, lasciarlo sotto la spada di Damocle dell’estradizione, altrimenti evitabile – come sibilò quell’ignoto sedicente funzionario, per ora ignoto - se avesse elargito i 150mila Euro a suo tempo richiestigli.

 

p. Tali fatti e le falsità con le quali si è cercato di travisarli delineano un disegno criminoso nascosto dietro la presunta “irreperibilità” del Sig. LO PORTO – richiamata nell’ordinanza della ingannata magistratura veneziana - trasformatasi in latitanza e sfociata in un mandato di cattura, reso irrevocabile grazie a un artefatto procedurale a dir poco omissivo, scaturito dall’interno del Ministero di Giustizia e, lo si ripete, straordinariamente puntuale con la falsa dichiarazione di mancata ricezione dei documenti da parte del dott. S. (citato allegato10). Giovi ribadire che il Sig. Giuseppe LO PORTO confuta inoppugnabilmente tutto il castello di falsità che sviarono le decisioni della Corte veneziana, autodenunciandosi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno con atto depositato in data 4 agosto 2010 (citato allegato 4). È appena il caso di sottolineare ancora che quella Procura di Belluno ha ritenuto di non procedere nei confronti del Lo Porto ritenendo insussistente il reato di evasione.

 

q. La gravità dei danni arrecati in tal modo al Sig. LO PORTO rifulge quando quella Corte afferma (vds. “3” nel citato allegato6) “nessuna rilevanza possa assumere la decisione olandese, dal momento che è stata pronunciata in Italia sentenza favorevole all'estradizione divenuta definitiva, e nemmeno l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'estradando, posto che la convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti non esclude l'estradabilità del cittadino dello Stato richiesto”. La motivata decisione dei giudici olandesi è comunque un evento giudiziario degno di rispetto e attenzione, così come la concessione della cittadinanza, per le limpide relazioni fra il Sig. LO PORTO e il Viminale. Tutto ciò avrebbero dovuto suggerire maggiore prudenza nella valutazione della cosiddetta “irreperibilità” del Sig. LO PORTO.Tale prudenza aveva come presupposto che il funzionario del Ministero di Giustizia, preposto a istruire la pratica di estradizione, operasse in maniera limpida e trasparente, proprio come aveva proceduto il tribunale olandese di MIDDELBURG. La procedura italiana invece si distingue per un disegno macchinoso e tuttavia fallace, iniziato nel 2006 e portato a effetto dopo sei anni, inteso a sbriciolare i diritti fondamentali a partire dagli art. 3 e 24 della Costituzione del cittadino italiano Giuseppe LO PORTO, a miserabile vantaggio di chi si apprestava a incassare la taglia di 5mila US $, forse per consolarsi del mancato incasso dei 150mila Euro.

 

r. Non sono solo io, parte denunciante, a sostenere che la procedura seguita dai funzionari del Ministero di Giustizia fosse illegittima. L’estradizione a danno del Sig. LO PORTO è stata annullata e sanzionata tanto dal TAR VENETO (citato allegato13) quanto dal TAR LAZIO (allegato15). Il Presidente del TAR LAZIO diffidò in udienza il Ministero di Giustizia ad ottemperare.

 

s. Il Ministero di Giustizia non ha MAI ottemperato, anzi ha fatto peggio, per mano di funzionari infedeli che hanno intralciato - com’è risultato documentalmente - la difesa di mio zio Giuseppe LO PORTO, impedendogli di comparire avanti al Tribunale del riesame all’udienza fissata per il 25 maggio 2012, ove sarebbe stato possibile produrre e imporre l’avvenuta sospensione del decreto di estradizione, ottenuta dal TAR VENETO. Nonostante le due distinte ordinanze del TAR VENETO e del TAR LAZIO, quest’ultima regolarmente notificata al Ministero di Giustizia (citato allegato 15), non è stata posta in essere alcuna idonea attività al fine di far rientrare in Italia, mio zio, Giuseppe LO PORTO.

 

4. CONCLUSIONI E RICHIESTA DI GIUSTIZIA

 

a. Quanto precede evidenzia molteplici e gravi violazioni della Legge e dei diritti fondamentali e inalienabili di mio zio, il cittadino italiano Giuseppe LO PORTO.Egli è stato gravemente leso nei suoi diritti fondamentali, con gravissime conseguenze per la sua salute e per quella di quanti hanno a cuore le sue sorti.

b. Le pesanti illegalità e le omissioni, poste in essere dai funzionari del Ministero di Giustizia, tra i quali vi è sicuramente il dott. ..., insieme ad altri da individuare, hanno ostacolato e fuorviato le decisioni della Giustizia italiana e, inoltre, hanno sottratto il sig. LO PORTO al giudizio del Tribunale del Riesame, per l’udienza fissata, come si è detto, per il successivo 25 maggio 2012 (citato allegato 7) che avrebbe consentito di salvare mio zio dall’estradizione.

c. Chiedo pertanto che codesta Autorità requirente proceda nei confronti del dott. ... e contro quant’altri saranno ritenti responsabili per i reati p.e.p. dagli art.323, 328, 650 , 590 e 586 e/o per i reati che saranno ritenuti di Giustizia.

d. Mi riservo la costituzione di parte civile e di integrare il presente atto di esposto denuncia con successiva memoria ex art. 90 c.p.p. e con deposito di ulteriore documentazione.

e. Chiedo di essere informata di eventuale richiesta di archiviazione ed eleggo domicilio presso lo Studio Legale ....

f. Nomino quale difensore l’avv. ... del Foro di Roma, conferendogli ogni potere di legge, ivi compreso quello di nominare sostituto e di sottoscrivere tutti gli atti connessi alla estradizione di mio zio Giuseppe LO PORTO a che sia accertata la Verità.

g. L’avv. ... è pienamente delegato al deposito della presente denuncia, di ogni ulteriore atto funzionale alla efficacia della stessa e al deposito degli allegati, elencati come da separate distinte.

 

14 agosto 2013 Bellini Nadia

Copia conforme all’originale Avv. ...

 

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Commenti: 3
  • #1

    livio romano (sabato, 12 ottobre 2013 13:24)

    Storiaccia. Son tornato sul tuo blog perché mi stavo occupando -per ragioni che ti dirò di persona- della Metamorfosi di Kafka. Sei poi uscito da FB vero? Un abbraccio.

  • #2

    Rudolf55 (lunedì, 14 ottobre 2013 19:57)

    Agghiacciante resoconto che nella tragicità della sorte del Sig Lo Porto, ben descrive il completo malaffare vigente in determinate strutture del "governo". I disvalori etici e professionali di cui tali individui si sono macchiati, ben rappresenta la concezione di "tutela dei Cittadini e della Patria" di strutture create ad usum delphini (usa) nella colonia Italy-ia.

  • #3

    Avv. Luciano Faraon (giovedì, 12 dicembre 2019 09:21)

    Il Consiglio di Stato ha annullato il decreto di estradizione con sentenza definitiva del maggio 2019.
    Qualcuno ha intascato in Italia una taglia o tangente di US $ 5.000.
    Negli USA stato di Alabama è stato condannato a due ergastoli per reati che non ha commesso.
    Il governatore dello Stato dell'Alabama non ha concesso la grazia.
    Ora aspettiamo che quanto meno torni in Italia come detenuto
    Speriamo con l'aiuto di Dio che sopravviva e possa vivere in Italia alcuni anni.
    Ha bisogno di aiuti economici per poter superare la burocrazia Americana ed essere trasferito in Italia.